domenica 2 agosto 2009

OdG "Testamento biologico"

Proposta di istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari (testamento biologico)

Si propone al Consiglio Comunale di Domodossola di approvare la presente proposta finalizzata ad assumere una Deliberazione consiliare avente per oggetto l’istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate sui trattamenti sanitari.
I contenuti della presente proposta sono espressi e articolati nella bozza di Deliberazione che segue e che si propone.
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DELIBERA C. C. N. ….. DEL ………….

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO)

Il Consiglio Comunale di Domodossola

Premesso che:

Per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. E’ conosciuto anche come “Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari”. La persona che redige un testamento biologico nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.
Il testamento biologico (con la denominazione di “Living will”) è stato introdotto per legge negli Stati Uniti nel 1991. Una delle principali affermazioni della legge americana è quella relativa alla idratazione ed alla alimentazione artificiali, che sono considerate a tutti gli effetti come terapie ed in quanto tali possono essere rifiutate attraverso il testamento biologico. Lo stesso principio è seguito nelle leggi esistenti negli altri paesi occidentali ed è stato costantemente ribadito nelle sentenze sull’argomento, oltre che nella valutazione dei più illustri scienziati che hanno studiato il tema delle scelte di fine vita. Da allora, la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici. In Italia, l’articolo 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l’art 13 della Costituzione afferma che “ la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone - come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro - nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie. Per questo motivo è necessario approvare una legge che stabilisca in modo chiaro le modalità di redazione e di registrazione del testamento biologico e di nomina del fiduciario, così che ciascuno possa dichiarare, ora per allora, la propria volontà circa le terapie da accettare o rifiutare in situazioni come quella descritta, vincolando i medici ad attenersi alla volontà così espressa.

Considerato che:

- la carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all’integrità della persona ( titolo 1, Dignità, art 3 Diritto all’integrità personale);

- la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 28 marzo 2001, sancisce all’art. 9 che “ i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione”;

Preso atto che:

il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all’art. 16 che “ il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato…”, all’art 35 sancisce che “ il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente… In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti …curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.” Inoltre all’art 38 si afferma che “ il medico deve attenersi,… alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi…Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.”

Valutato altresì che:

il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che “ … appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate… che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina…”. Inoltre il CNB specifica che “ le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall’interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà”.

Considerato che:

la Magistratura si è più volte espressa in questo senso, esaminando in particolare i casi Welby, Nuvoli ed Englaro, in assenza di una normativa nazionale in materia.

Preso atto che:

secondo l’Eurispes il 74,7 degli italiani esprime parere favorevole all’introduzione del testamento etico.

Considerato che
in questo scenario, l’Ente Comune è nella possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario.

Tutto ciò considerato,

Il CONSIGLIO COMUNALE impegna la GIUNTA COMUNALE :

1)a predisporre un modulo che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nel quale ogni cittadino interessato possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari sia in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante sia in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione;

2)ad istituire un registro telematico che raccolga le dichiarazioni
e a definirne il regolamento d’accesso;

3)a trasmettere periodicamente le dichiarazioni raccolte ai Soggetti Istituzionali delegati per legge alla pubblicizzazione, nelle more della entrata in vigore di una normativa nazionale che regolamenti la materia, in particolare:

A)Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,affinché la dichiarazione venga inserita nella tessera sanitaria personale del dichiarante.
B)All’ ARSAN e all’Assessorato Regionale alla Sanità della Regione, affinché provveda ad istituire un registro provvisorio regionale, nelle more dell’entrata in vigore di una legislazione nazionale in materia.
C)Alla ASL competente per territorio, affinché anch’essa istituisca un registro provvisorio , nelle more dell’entrata in vigore delle leggi regionali e nazionali che regoleranno la materia.
D)Al medico di famiglia della persona che ha sottoscritto la
Dichiarazione anticipata di volontà, affinché ne tenga debito conto in ogni momento del percorso medico-assistenziale della persona che ha espresso la volontà.

Si delega il Segretario Comunale a trasmettere la Delibera al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al Comitato Nazionale di Bioetica, alla Regione, alla Provincia, all’ASL competente per territorio.

La Delibera è dichiarata immediatamente esecutiva.

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Domodossola lì 30 giugno 2009

Consigliere comunale
Giancarlo Lotto

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